Art. 23.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e ne riferisce trimestralmente al Ministero per i beni e le attività culturali. Esso è composto da tre membri

 

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effettivi e da un supplente. Un membro effettivo e il membro supplente sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, gli altri due membri effettivi sono proposti dal consiglio di amministrazione tra gli iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
      2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
      3. Il rappresentante nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2 ricopre la carica di presidente del collegio dei revisori dei conti.
      4. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e decadono in caso di cessazione del consiglio di amministrazione. I revisori possono essere rimossi dall'incarico, per giusta causa, da chi li ha nominati.